Tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 2, comma 147 della Legge 24/11/2006 n. 286 (di conversione del D.L. 262/2006 ex art. 37 comma 2, conosciuta come "Riforma Mussi"), il quale indica,"[...] le Università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta".
Infine la suddetta normativa è stata ulteriormente modificata dall'articolo 14, comma 1 della Legge 30/12/2010, n. 240, con il quale viene sancito che il numero massimo di crediti formativi riconoscibili è pari a dodici.